In particolare, l’emendamento 37bis regola le cosiddette aree marginali, le aree di proprietà comunali rimaste inutilizzate, non utilizzabili e marginali rispetto alla pianificazione urbanistica, di modeste dimensioni (massimo 500 mq) che possono essere relitti agricoli non edificati, terreni abbandonati, aree interstiziali irrisolte, dismesse, libere all’interno della città o di bordo delle strade, aree da destinare ad usi diversi anche riferibili alla dotazione di servizi riguardanti condomini o singole abitazioni (sistemazione a verde, realizzazione posti auto…) oppure attività di coltivazione per usi domestici o ricreativi. Il servizio patrimonio procederà all’istruttoria dell’eventuale richiesta dei cittadini, di concerto con il servizio urbanistica, e, ove l’istruttoria si concluda con esito positivo, determinerà le condizioni di concessione/locazione dell’area. C’è da specificare che per quanto riguarda le aree marginali (relitti stradali, superfici intercluse ecc.) individuate di volta in volta dal servizio patrimonio insieme al servizio urbanistica, che non figurano tra le aree a verde pubblico, a parcheggio o a standard e che non superano per estensione i mille metri quadri, anche con lo strumento dell’avviso pubblico, potranno essere inserite nel piano delle alienazioni e valorizzazioni ed alienate secondo le disposizioni del regolamento. Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente Gianni Chiarato soprattutto a riguardo del capitolo appositamente dedicato agli “immobili per attività nel campo del volontariato e dell’associazionismo”. «Con questo capitolo – ha affermato il Presidente Chiarato – l’amministrazione intende razionalizzare l’utilizzo degli immobili comunali, contemperando le esigenze di rendimento delle concessioni immobiliari con l’obiettivo di sostenere le attività delle associazioni e delle altre forme aggregative con scopi di utilità sociale; vuole anche favorire la ricerca di sedi comuni per più associazioni, sia per ottimizzare gli spazi, sia per favorire l’integrazione di associazioni con scopi simili». Nel capitolo su indicato vengono anche definiti i soggetti affidatari, i criteri e il procedimento di assegnazione dell’immobile ad uso sociale, le modalità di riduzione del canone e le condizione dell’eventuale riconoscimento del comodato gratuito. Quest’ultimo sarà consentito esclusivamente a favore di soggetti operanti nel terzo settore convenzionati con il Comune per progetti di particolare rilevanza sociale, senza fini di lucro, finalizzati nella prestazione di servizi di interesse pubblico e/o istituzionale e/o strumentali alla realizzazione di finalità istituzionali da svolgere con l’eventuale coinvolgimento della struttura comunale preposta; a favore di enti pubblici non economici, anche territoriali, nell’ambito di accordi strumentali alla realizzazione di finalità istituzionali. Domani il regolamento sarà sottoposto al vaglio del Consiglio Comunale con apposita delibera.