sabato, Novembre 23, 2024

APRILIA, IL COMITATO PER LA CITTA’ DEGLI ALBERI DEUNCIA REATI AMBIENTALI

Secondo il comitato, fino ad oggi, l’amministrazione di Aprilia non l’abbia rispettata. Secondo la Rizzuto, responsabile di questa comunicazione tramite mezzo stampa, l’amministrazione comunale apriliana, benché ripetutamente sollecitata dal Comitato scrivente, si è sempre rifiutata di effettuare il censimento del patrimonio arboreo del Comune, come previsto dal Regolamento del verde comunale, nonché dalla succitata L.10/2013, al fine di evitare di incorrere in palese contravvenzione con le leggi dello Stato italiano; la stessa amministrazione ha già tentato di abbattere la pinetina di largo delle Rose con delibera n.11 del 14/04/2011 (in allegato), per scongiurare la quale il Comitato scrivente ha fatto ricorso ad una petizione, a conferenze e alla perizia di un agronomo forestale, che ha dichiarato la non necessità d’abbattimento dei pini e che, sempre la suddetta amministrazione ha indiscriminatamente perpetrato tagli anche laddove non sarebbe stato necessario farlo, senza la perizia di un agronomo o forestale e in assenza di una schedatura attestante la pericolosità o la malattia dei singoli alberi, di nuovo in netto contrasto con il vigente Regolamento del verde, nonché con la L. 10/2013; come per i 36 storici pini di via Campoleone stazione, rei di non essere stati adeguatamente potati; e come per tutti gli 11 pini ed il cedro di via Varrone a Campoverde, senza una valida ragione, se mai ne esistano; e che è in corso la “Petizione per la moratoria al taglio degli alberi di via Inghilterra”, perché il taglio degli alberi è manifestamente non in linea con le norme di legge e con il regolamento del verde pubblico comunale in vigore dal 2010.
Considerato che all’art. 1 della suddetta legge si evidenzia l’importante ruolo che gli alberi rivestono al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l’attuazione del protocollo di Kyoto,….., e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all’albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani; e che significativo è il ruolo assegnato al Corpo Forestale dello Stato, che “coordinerà e farà da centro di raccordo per il censimento degli alberi monumentali e del Comitato
Nazionale per il verde, che ha per compito, fra gli altri, quello di verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi”. E che in merito agli abbattimenti, la Legge si è espressa in modo molto chiaro e privo di possibili interpretazioni diverse. In particolare, l’art.7 (Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberature di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale) al comma 4 recita: “Salvo che il fatto costituisca reato, per l’abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell’apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere OBBLIGATORIO E VINCOLANTE del Corpo Forestale dello Stato.” Rispetto a quest’ultimo passaggio, l’unica ottemperanza che possiamo rilevare è la specifica autorizzazione comunale, che l’assessore ai lavori pubblici, che si è avocato la delega al verde, rilascia a se stesso. E che, in base alla definizione di albero monumentale, riportata al comma 1 dell’art. 7 della L. 10/2013, che recita: “Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono: a) l’albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l’albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali; b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani; c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici d’importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private, si desume che nella definizione di albero monumentale rientrano gli alberi della scuola Monte Grappa, di Largo delle Rose, del Cimitero di via dei Cipressi e della Zona 167, in particolare quelli di via Inghilterra e limitrofe, perché assegnati ai nati degli anni ’94 e ’95, quindi d’importanza storica e culturale rilevante. Ciò, nonostante l’amministrazione comunale abbia eluso la L. 10/2013, non censendo dopo un anno gli alberi monumentali del proprio territorio. Da tali considerazioni si evince che la delibera della Giunta Comunale n° 25 dell’11/07/2013 (in allegato) non è minimamente in linea con la Legge dello Stato, sia per gli interventi previsti in via Inghilterra e limitrofe, sia per gli interventi in atto nel cantiere di via dei Mille, dove per ricavare parcheggi auto è stato sottratto, all’area verde del parco, un’ampia fascia di terreno per ricavarci il percorso pedonale tra gli alberi, praticando 3 trincee colmate di cemento, con tagli lineari profondi circa 80 cm e larghi circa 50 cm, per tutta la lunghezza della recinzione abbattuta, rispettivamente:
– delle radici dei platani, a 30 cm dal colletto dal lato stradale per il cordolo del marciapiede,
– delle radici dei platani, a circa 80 cm dal colletto lato parco, per la posa in opera dei
cavi elettrici;
– delle radici dei pini, a 2 m circa dal colletto lato strada, per le condotte delle acque
di corrivazione (trincea aggiunta a cantiere aperto, non avendole previste nel
progetto approvato);
tagli che lasciano i platani con radici integre solo su due lati su quattro, e i pini con un lato
dell’apparato radicale interrotto, compromettendo la stabilità di questi alberi e procurando
loro danni fisiologici irreversibili. In base a tutte queste premesse, riportate fedelmente, il Comitato ha quindi denunciato che, alla luce delle norme vigenti, i 150 tagli programmati dall’amministrazione comunale di Aprilia in via Inghilterra con DGC n. 25 del 11/07/2013 sono palesemente un reato, come lo è stato, a titolo d’esempio, il taglio dei 36 pini di Campoleone, dei 12 di Campoverde, dei 3 platani di via Grecia, i 7 platani di via Francia, gli 8 alberi di via Aldo Moro, i 2 pini storici di piazza Belvedere, tutti abbattuti senza il nulla osta obbligatorio e vincolante di un agronomo del Corpo Forestale dello Stato. Chiediamo, infine, che gli autori dei reati non restino impuniti, nonché un urgentissimo intervento della Procura della Repubblica e della Polizia forestale per impedire la commissione di nuovi reati e/o l’aggravamento di quelli già commessi, tanto più che proprio oggi in consiglio comunale è stata votata all’unanimità la delibera “che impegna il sindaco e la giunta a provvedere all’elaborazione di un programma che indichi come prioritario il mantenimento delle alberature esistenti” e a rispettare la L. 113/1992, che prevede l’obbligo per il Comune di residenza a porre a dimora un albero per ogni neonato, così come modificata dalla L.10/2013.

Redazione
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