“Nel caso di specie – si legge nella sentenza – il diniego è basato sull’inedificabilità derivante dalla fascia di rispetto cimiteriale che, fino a una modifica del P.R.G. da parte del Consiglio comunale, non assegna alcuna discrezionalità agli Uffici del Comune”.
“Il Giudice ha sposato in pieno la nostra linea difensiva – spiega il Sindaco Fabio Fucci – Secondo il vigente piano regolatore quell’area è sottoposta a vincolo cimiteriale e quindi assolutamente inedificabile. Tale vincolo può cessare solo in seguito a una variante al PRG, di competenza del Consiglio comunale, che è comunque obbligato ad esercitare tale potere solo per ragioni di interesse pubblico e non per agevolare dei privati”.
“Ancora una volta il TAR ci ha dato ragione – conclude – V.A.I.POM. non potrà costruire e noi continueremo a tutelare il nostro territorio con tutti gli strumenti a nostra disposizione”.