domenica, Novembre 24, 2024

AS ROMA, CODACONS: OK A STADIO ANCHE PER TIFOSI IN CURA CON MEDICINE PSICOTROPE

"L’As Roma, con una formale comunicazione inviata al Codacons, ha accolto la diffida dell’associazione e si è impegnata a garantire l’accesso allo stadio a quei tifosi che, per motivi di salute, devono assumere farmaci contenenti sostanze psicotrope". Così una nota di Codacons. Il Codacons "aveva infatti inviato un atto di diffida alla società sportiva, a seguito dell’introduzione del ’Codice di Condotta per i tifosi della As Roma’, un documento reso obbligatorio dalla Fgic che si propone di condividere con i tifosi i principi etici e comportamentali del gioco del calcio, e sanzionare chi dovesse tenere comportamenti pericolosi o in grado di ledere l’immagine o la reputazione di As Roma. Tale Codice di condotta all’art. 3 lettera stabiliva che “devono ritenersi assolutamente vietate le seguenti condotte: accedere e trattenersi all’interno dell’impianto sportivo in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope". "Una misura che, seppur giusta nella teoria perché tesa a vietare l’ingresso allo stadio di soggetti ubriachi o sotto effetto di droghe, rischiava di danneggiare nella pratica una vasta platea di utenti, quelli cioè che fanno uso di sostanze psicotrope a scopo terapeutico – scriveva il Codacons nella diffida – Esistono infatti numerosi farmaci venduti in Italia contenenti al loro interno sostanze psicotrope: uno fra tutti il Clonazepam che è presente nel farmaco Rivotril, un calmante prescritto da diversi psichiatri per diminuire gli attacchi di panico e di ansia, medicinale assunto da molte persone dietro prescrizione medica persino per trattare le crisi epilettiche del neonato ma anche dell’adulto". "L’As Roma ha ora accolto la richiesta del Codacons, e con una nota ha informato l’associazione che ’anche al fine di non limitare le diverse fattispecie di cause di giustificazione potenzialmente applicabili, si è ritenuto preferibile consentire ai tifosi di poter presentare tutti gli elementi giustificativi della propria condotta, incluse produzioni documentali, nella fase istruttoria del procedimento di contestazione’ ".

Redazione
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