giovedì, Dicembre 26, 2024

L’Unione europea avverte l’Italia: “Recuperi le esenzioni Ici agli enti non commerciali della Chiesa”

La Commissione Ue ha ordinato all’Italia di recuperare gli aiuti di Stato illegali concessi a determinati enti non commerciali sotto forma di esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (Ici) dal 2006 al 2011. La disposizione fa seguito a una sentenza del 2018 della Corte di giustizia europea che annullava parzialmente una decisione di Bruxelles del 2012, nella quale dichiarava l’esenzione fiscale dell’Italia incompatibile con le norme comunitarie sugli aiuti di Stato, ma rinunciava al recupero. Un portavoce Ue – nel corso del punto stampa quotidiano – ha indicato che la decisione riguarda le attività che hanno natura economica anche quando svolte da enti non commerciali come la Chiesa. “Gli enti che svolgono attività non economiche – ha spiegato il portavoce Ue -, come quelle strettamente religiose, non saranno interessati dall’ordine” di recupero degli aiuti di Stato, “tuttavia quando tali attività hanno natura economica il fatto che siano svolte da enti non commerciali non preclude la disciplina” Ue “degli aiuti di Stato”. Nel 2012, Bruxelles aveva scelto di non ordinare all’Italia di recuperare gli aiuti illegali perché le banche dati fiscali e catastali non consentivano l’identificazione dei beneficiari. Nel 2018, la Corte di Giustizia aveva parzialmente annullato questa decisione, ritenendo che la Commissione europea avrebbe dovuto valutare se esistessero modalità alternative per il recupero, anche solo parziale, dell’aiuto che ha trovato gran parte dei destinatari in immobili della Chiesa. Nella sua decisione odierna, l’esecutivo comunitario riconosce l’esistenza di difficoltà per le autorità italiane nell’identificare i beneficiari delle esenzioni, ma conclude che ciò non sia sufficiente per escludere la possibilità di ottenere almeno un recupero parziale dell’aiuto. Ad esempio, viene evidenziato, “l’Italia potrebbe utilizzare i dati delle dichiarazioni presentate ai sensi della nuova imposta sugli immobili e integrarli con altri metodi, comprese le autodichiarazioni”. Bruxelles chiarisce inoltre che “il recupero non è richiesto quando gli aiuti sono concessi per attività non economiche o quando costituiscono aiuti ‘de minimis'”. L’Ici – imposta comunale sugli immobili – è stato un tributo comunale, in vigore dal 1993 al 2011, che aveva come presupposto impositivo la proprietà di fabbricati e terreni agricoli ed edificabili situati nei confini della Repubblica italiana.
Redazione
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