martedì, Novembre 5, 2024

Ardea, aspetta il condono da 27 anni. Il giudice: il Comune obbligato a rispondere

Ardea, una richiesta di condono presentata nel 1986, poi un sollecito nel 2022. Eppure nulla: il Comune non ha mai risposto. Nel frattempo il titolare dell’immobile da sanare è anche morto e ora sono gli eredi a portare avanti la battaglia. Adesso il tribunale amministrativo regionale del Lazio, il Tar, ha deciso che il Comune di Ardea ha 45 giorni di tempo per accettare o rifiutare la pratica di condono. «Negli anni successivi alla presentazione dell’istanza di condono da parte del loro defunto, il Comune di Ardea ha rivolto a quest’ultimo e poi agli stessi ricorrenti alcune richieste di integrazione documentale e di pagamento degli oneri concessori ma, nonostante tali richieste siano state puntualmente soddisfatte, il provvedimento finale non è stato mai emanato», fa notare il giudice nella sentenza. Il Comune, in silenzio per tutti questi anni, in tribunale si è però difeso. Ha fatto presente che la domanda di condono del 1° aprile 1986 è stata successivamente integrata con due ulteriori istanze “dalle quali risulta la realizzazione di una superficie e di una volumetria maggiori rispetto a quelle di cui alla domanda originaria”. Abusi tuttavia antecedenti al 1° ottobre 1983. In tale situazione non si è potuto formare il silenzio assenso, ma il Tar ritiene che, “a fronte della formulazione da parte del privato che ha presentato domanda di condono di una specifica richiesta volta ad ottenere un provvedimento espresso che definisca il procedimento, gravi sull’amministrazione un obbligo di provvedere. Nel caso che ci occupa, il Comune di Ardea ha adottato una serie di atti interlocutori – quali, in particolare, le richieste di integrazione documentale – che, per un verso, si rivelano incompatibili con la formazione per silentium del titolo edilizio in sanatoria, e per altro verso, appaiono indubbiamente idonei ad aver ingenerato nei odierni ricorrenti un legittimo affidamento circa l’adozione di un provvedimento espresso conclusivo del procedimento, quale ne fosse il segno. Ciò è tanto più vero se si considera che nell’ultima richiesta indirizzata ai ricorrenti dal Comune di Ardea non solo si legge che la presentazione della documentazione integrativa e delle attestazioni di versamento è necessaria al fine di “procedere con il rilascio del Permesso di costruire in sanatoria”, ma viene anche espressamente riportato l’avvertimento che “in difetto si procederà a norma di legge con un provvedimento di diniego del Permesso di Costruire in sanatoria…”. Il Tar condanna ha quindi ordinato al Comune di Ardea di concludere il procedimento instaurato a seguito della suddetta domanda di condono, con un provvedimento espresso e motivato, da adottarsi entro il termine di 45 giorni, altrimenti sarà nominato un commissario.

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