Ardea, con una sentenza che segna un punto di svolta nella gestione del servizio idrico rutulo, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio lo scorso 26 novembre ha respinto il ricorso presentato dalla società Idrica S.p.A., ex concessionaria dei servizi idrici comunali. La decisione, conferma il passaggio della gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) ad Acea ATO2 S.p.A., in qualità di gestore unico individuato ai sensi della legge. La disputa ha avuto origine a fine 2021, con ricorso di inizio 2022. Quando la convenzione tra il Comune di Ardea e la società Idrica, relativa alla gestione dei servizi di distribuzione idrica, depurazione e rete fognaria, è giunta a scadenza. Con l’approssimarsi del termine, Acea – la municipalizzata dell’avcqua del comune di Roma – aveva avviato le procedure per subentrare, richiedendo al Comune e al gestore uscente di collaborare per garantire un passaggio ordinato del servizio, come previsto dalla Convenzione di Gestione dell’ATO2. Il Consiglio Comunale di Ardea, con una deliberazione dell’aprile 2022, aveva formalizzato il trasferimento delle infrastrutture idriche comunali, subordinandolo alla determinazione e corresponsione del cosiddetto Valore Residuo (VR) al gestore uscente. Tuttavia, Idrica aveva contestato la legittimità della delibera e del procedimento, sostenendo che il passaggio fosse prematuro e mancasse della necessaria liquidazione del VR. Nel ricorso depositato nel settembre 2022, Idrica aveva lamentato la violazione di principi amministrativi fondamentali, come economicità e imparzialità, e aveva sottolineato che la mancata liquidazione del VR impedisse un trasferimento legittimo del servizio. Tuttavia, il TAR ha stabilito che il ricorso era infondato.
Secondo il Tribunale, il diritto del gestore uscente a ricevere il Valore Residuo è garantito dalla normativa e dalla convenzione di gestione, ma non può essere utilizzato come strumento per ritardare il passaggio di consegne. Idrica, infatti, avrebbe più volte omesso o tardato a fornire i dati richiesti per calcolare il VR, rallentando il processo di transizione. La corte ha inoltre sottolineato che il servizio idrico, essenziale per la comunità, non può essere interrotto o condizionato da iniziative unilaterali del gestore uscente. Il Tribunale ha ritenuto che l’operato del Comune di Ardea e di Acea ATO2 fosse conforme alla legge. L’introduzione di un limite temporale per la conclusione del trasferimento è stata considerata necessaria per garantire la continuità del servizio e tutelare tutte le parti coinvolte. Idrica, secondo la sentenza, non ha dimostrato sufficiente collaborazione, opponendosi in più occasioni alle richieste di chiarimenti e documentazione.