venerdì, Gennaio 3, 2025

Cassazione: “Spetta al governo definire i Paesi sicuri. Sul ricorso si attende la Corte Ue”

Sulla definizione di Paesi sicuri per i migranti deciderà la Corte di giustizia dell’Unione europea. Ma, nell’attesa, un’ordinanza interlocutoria della Cassazione afferma che tale definizione “spetta, in generale, soltanto al ministro degli Affari esteri e agli altri ministri che intervengono in sede di concerto”. E’ quanto scrivono i giudici della prima sezione civile della Suprema Corte in un documento di 35 pagine. Il testo pone dunque un punto fermo, mentre si aspetta la decisione della Corte Ue, dopo l’udienza del 4 dicembre, sui ricorsi presentati dal governo contro le prime mancate convalide del trattenimento di migranti in Albania emesse dalla sezione immigrazione del Tribunale di Roma il 18 ottobre. La Corte Ue sarà chiamata a decidere sulla questione dei Paesi sicuri il 25 febbraio. Intanto la Suprema Corte, nella sua ordinanza interlocutoria sui ricorsi del governo, ha “sospeso ogni provvedimento” e i magistrati offrono però “nello spirito di leale cooperazione” la “loro ipotesi di lavoro” senza “tuttavia tradurla né in decisione del ricorso né in principio di diritto suscettibile di orientare le future applicazioni”.
Paesi sicuri e definizione Nel provvedimento i giudici affermano che sulla definizione di Paesi sicuri “il giudice della convalida, garante, nell’esame del singolo caso, dell’effettività del diritto fondamentale alla libertà personale, non si sostituisce” nella valutazione che spetta appuntamento al governo e quindi ai ministri. Sicurezza, il giudice è chiamato a riscontrare la sussistenza dei presupposti Il giudice della convalida, aggiungono gli ermellini, “è chiamato a riscontrare, nell’ambito del suo potere istituzionale, la sussistenza dei presupposti di legittimità della designazione di un certo Paese di origine sicuro, rappresentando tale designazione uno dei presupporti giustificativi della misura del trattenimento”. E aggiungono anche che “la procedura accelerata di frontiera non può applicarsi là dove il giudice ravvisi sussistenti i gravi motivi per ritenere che il Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui il richiedente si trova”, ma “le eccezioni”, aggiungono i magistrati, “non possono essere ammesse senza limiti”.
Paesi sicuri e categorie di persone Nell’atto la Cassazione analizza anche la pronuncia della Corte di giustizia europea del 4 ottobre, precisando in sostanza che un Paese non può essere ritenuto insicuro se lo è per alcune categorie di persone. Diversamente è da reputarsi insicuro se presenta aree di conflitto o violenza. Infatti, a detta degli ermellini, la Corte di giustizia Ue nella pronuncia si occupa “esclusivamente delle eccezioni territoriali, chiarendo che l’esistenza di aree interne di conflitto e violenza indiscriminata è incompatibile con la designazione di un Paese terzo come sicuro”. Mentre dalla pronuncia della Corte di giustizia Ue “non sembrerebbe trarsi come implicito corollario, l’esclusione della compatibilità con la nozione di Paese sicuro, altresì, delle eccezioni personali, là dove, cioè, l’insicurezza riguardi le categorie di persone”.
Insomma, “non parrebbe esservi spazio, in altri termini, per alcun automatismo di ricaduta, nel senso che l’indicazione, nella scheda-Paese, di una categoria di persone insicura sarebbe destinata a travolgere la complessiva designazione di sicurezza dell’intero Paese”.

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