giovedì, Aprile 24, 2025

Il Comune di Ardea riconosce la responsabilità oggettiva nell’incidente

La relazione del broker assicurativo evidenzia chiaramente la responsabilità dell’Ente, in quanto custode della strada ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile. Tale norma impone all’amministrazione di rispondere dei danni causati da beni sotto la propria custodia, rafforzando così la presunzione di responsabilità dell’Ente in relazione al danno occorso. Per evitare di dover affrontare un processo giudiziario che avrebbe potuto comportare conseguenze economiche significative (come interessi, rivalutazione monetaria e spese legali), l’Ente ha scelto di adottare una soluzione transattiva. In particolare, si evidenzia che per sottrarsi a tale responsabilità, l’Ente avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza di un “caso fortuito” (ad esempio una manovra imprudente del conducente o condizioni meteo straordinarie), ma questa prova non è stata fornita durante l’istruttoria. Di conseguenza, si è preferito optare per una transazione, considerata “estremamente favorevole” rispetto a un possibile esito giudiziario sfavorevole. La transazione si basa su alcuni presupposti fondamentali: la presenza di una controversia giuridica, la patrimonialità del danno e la disponibilità dei diritti coinvolti. È importante sottolineare che questa decisione non ha comportato un debito fuori bilancio, bensì rappresenta una gestione oculata, condotta secondo le normali procedure contabili dell’Ente.

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