Ciò in quanto la richiesta del pagamento della tariffa riferita al 2007 (pervenuta con le annualità 2008, 2009 e a volte 2010), era chiaramente fuori tempo massimo e, quindi, prescritta.
A tal riguardo, lo stesso Presidente della Consulta Provinciale degli Utenti e Consumatori, organismo che riunisce le maggiori associazioni di difesa dei consumatori, si è a suo tempo attivato al fine di evitare inutili e dispendiosi contenziosi tra il comune ed i suoi cittadini.
Tuttavia, il comune, invece che procedere all’annullamento in autotutela con l’emissione di nuove bollette relative alle annualità ancora non prescritte, ha deciso di resistere, nominando i legali per la difesa di una tesi tanto arzigogolata, quanto impresentabile, anche sotto il punto di vista della logica giuridica.
Infatti, puntuali stanno arrivando le sentenze della Commissione di primo grado e della Commissione Tributaria Regionale di accoglimento delle eccezioni presentate dagli utenti attraverso le Associazioni e i loro difensori, con l’annullamento delle bollette improvvidamente emesse.
Le Associazioni dei Consumatori facenti parte della Consulta, rendono noto che, poiché non ritengono ammissibile che il costo delle eventuali condanne ricada sui cittadini, ogni qual volta le Commissioni Tributarie sia di primo che di secondo grado dovessero condannare il comune resistente al pagamento delle spese relative a detti giudizi, chiederanno che queste, proprio per l’ovvietà dell’errore commesso e per la resistenza ad ammetterlo anche se semplicemente attraverso lo strumento amministrativo dell’autoannullamento degli atti, siano poste a carico dei dirigenti responsabili.