Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. Nelle more dell’attuazione della legge di delega relativa all’assegno unico familiare, il decreto-legge introduce misure immediatamente efficaci, di durata temporanea, volte a sostenere la genitorialità. Al contempo, si potenziano i vigenti assegni per il nucleo familiare. Il testo, tra l’altro, introduce, a decorrere dal 1 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo (“assegno ponte”) destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare. L’assegno “ponte” spetta ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare già in vigore; questi ultimi, invece, continueranno ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati. Per accedere all’assegno “ponte”, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50.000 euro annui. Inoltre, il richiedente deve rispettare uno dei seguenti requisiti:
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essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
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essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
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essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
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essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
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essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.