Nell’atto vengono disciplinati i criteri di cura degli alberi che da un tronco superiore ai 30 centimetri vengono considerati “beni giuridici di interesse ambientale e paesaggistico da tutelare”. Inoltre, si sottolinea come in tutto il territorio di Ardea, fatta eccezione per i fossi e gli scoli, siano vietati l’estirpazione e il danneggiamento di siepi, rampicanti, cespugli e macchioni, a eccezione della piante di rovo, robinia e alianto. L’atto esplicita i criteri degli eventuali abbattimenti e norma il concetto di compensazione ambientale, cioè le attività di reimpianto di nuovi alberi in caso di abbattimento. Nelle aree a verde degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie e secondarie viene posto il divieto di impiantare specie con caratteristiche tossiche o allergeniche. L’atto disciplina anche i principi generali da tenere nelle aree verdi.