L’articolo 36 della Costituzione riconosce al lavoratore il diritto irrinunciabile alle ferie, le quali devono essere godute entro l’anno e retribuite. È il datore di lavoro a pagare le ferie, garantendo uno stipendio simile a quello percepito nei periodi d’impiego. Come dichiarato dalla Cassazione in più di un’occasione, infatti, lo stipendio durante le ferie non può essere di molto inferiore a quanto percepito nei giorni di servizio, perché altrimenti il dipendente sarebbe disincentivato dal fruire dei giorni di riposo. Tuttavia, come molti di voi avranno certamente notato, può accadere che durante le ferie lo stipendio sia leggermente più basso di quello normalmente riconosciuto. In tal caso il vostro datore di lavoro non ha commesso alcun illecito, visto che è la stessa Cassazione a stabilire che nel periodo delle ferie lo stipendio può essere ridotto tramite il mancato riconoscimento delle indennità occasionali solitamente presenti in busta paga.
D’altronde, nel suddetto articolo della Costituzione si legge che la paga deve essere proporzionata alla “quantità e alla qualità” del lavoro. Nel dettaglio, il datore di lavoro può non accreditare le maggiorazioni per lavoro notturno o straordinario, a meno che queste nel CCNL di riferimento non siano comprese nella retribuzione globale di fatto. In tal caso dovranno essere riconosciute anche nei giorni di ferie, mentre in caso contrario sono escluse dal calcolo della retribuzione per i giorni di vacanza (anche se si tratta di straordinario fisso forfettizzato). Discorso differente invece per il TFR e i contributi previdenziali. Dal momento che durante le ferie la retribuzione è imponibile ai fini previdenziali, il datore di lavoro è obbligato ad accantonare la quota di TFR e a versare i contributi previdenziali utili ai fini pensionistici.